(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del
                           23 maggio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Norma di interpretazione autentica

    1. Il comma 5, dell'Art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1996,
n.  3,  secondo  il  quale  «Qualora  non vengano utilizzate tutte le
unita'  previste  dal  comma  1  dell'Art. 3, ai gruppi consiliari e'
corrisposto  un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo
iniziale  mensile  di  un  dipendente  regionale  di VI qualifica con
esclusione  delle  quote INPS, INAIL e TFR», va interpretato, fin dal
giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'ulteriore importo
e'   riferito   ad   ogni   unita'   della   segreteria  di  supporto
tecnico-amministrativo  spettante  al  gruppo  consiliare  di  cui lo
stesso non si avvale.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 14 maggio 2007
                             LORENZETTI